Art. 34.
(Registro).

      1. Il registro è istituito con decreto del Ministro della giustizia e contiene:

          a) i dati identificativi dell'associazione;

 

Pag. 30

          b) lo statuto e il codice etico;

          c) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.

      2. Con i regolamenti di cui all'articolo 38, il Governo stabilisce le modalità di tenuta del registro, anche ai fini dell'organizzazione del Ministero della giustizia.