1. Il registro è istituito con decreto del Ministro della giustizia e contiene:
a) i dati identificativi dell'associazione;
b) lo statuto e il codice etico;
c) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.
2. Con i regolamenti di cui all'articolo 38, il Governo stabilisce le modalità di tenuta del registro, anche ai fini dell'organizzazione del Ministero della giustizia.